Utente:Kaga tau/Sandbox7

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Regolamento (CE) n. 1370/2007
Titolo estesoRegolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70
StatoUnione europea (bandiera) Unione europea
Tipo leggeRegolamento dell'Unione europea
LegislaturaVI
Promulgazione23 ottobre 2007
A firma diHans-Gert Pöttering e Manuel Lobo Antunes
Testo
[1]

Il regolamento (CE) n. 1370/2007 è un regolamento dell'Unione europea, promulgato il 23 ottobre 2007 e valido dal 3 dicembre 2009, volto a disciplinare l'assegnazione e il finanziamento dei sistemi di trasporto pubblico su strada e ferrovia negli Stati membri.

Finalità e ambito di applicazione

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La finalità e l'ambito di applicazione sono descritti nell'articolo 1 del regolamento; quest'ultimo ha lo scopo di definire le modalità con cui le autorità competenti possono intervenire nel settore del trasporto pubblico di passeggeri al fine di garantire la fornitura di servizi di interesse generale che siano, tra le altre cose, implementati attraverso maggiore numerosità, sicurezza e qualità o comunque offerti a prezzi inferiori.

Esso si applica a tutti i sistemi di trasporto pubblico di passeggeri nazionali e internazionali sia su rotaia che su strada fatta eccezione per quei sistemi attivi in virtù del loro valore storico o turistico. Il regolamento è applicabile, su scelta degli Stati membri, anche ai servizi di trasporto pubblico di passeggeri esperiti per via navigabile interna e in acque nazionali, sempre in ossequio al regolamento (CEE) n. 3577/1992.

Il regolamento è composto da 12 articoli e un allegato che integrano la vigente normativa in materia di appalti pubblici relativi ai servizi di trasporto pubblico di passeggeri su rotaia e su strada. Il testo è l'unico a disciplinare l'assegnazione dei contratti di servizio in materia di trasporto metro-ferroviario e la concessione dei servizi di trasporto pubblico, mentre l'assegnazione dei contratti di servizio per il trasporto di superficie segue le direttive comunitarie sugli appalti pubblici (direttive UE n. 24 e n. 25 del 2014), che prevedono la necessità di indire gare d'appalto eque, aperte a tutti gli operatori e rispettose dei principi di trasparenza e non discriminazione. Il regolamento si sofferma inoltre sugli elementi principali dei suddetti contratti, sulle modalità con cui gli enti e le autorità competenti possono definire la natura e la portata del servizio e sulla concessione di eventuali proroghe o subappalti.[1][2]

Articolo 5: l'aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico

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L'articolo 5 disciplina le modalità di assegnazione e aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico, distinguendo da questi però, nel caso dei trasporti di superficie (autobus e tram), la situazione in cui questi contratti non assumano la forma di concessioni secondo quanto definito dalle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Questo articolo fornisce un primo riconoscimento normativo all'assegnazione dei servizi di trasporto pubblico in house providing, ossia quando un'autorità, normalmente un ente pubblico, assegna il servizio, senza previa gara, ad un soggetto su cui esercita un controllo pari a quello esercitato sulle proprie strutture (si parla in tal caso di società o azienda municipalizzata).[3]

Implementazione

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Il regolamento è stato promulgato il 23 ottobre 2007 venendo pubblicato in Gazzetta ufficiale (GUUE) L 315 del 3 dicembre 2007 ma è entrato in vigore a partire dal 3 dicembre 2009. Con la sua approvazione sono stati abrogati i precedenti regolamenti della Comunità economica europea n. 1191 del 1969 e 1107 del 1970.

Nel 2012 è stata approvata una rettifica al paragrafo 2 dell'articolo 5 inerente l'applicazione del detto paragrafo anche "a linee in uscita o altri elementi secondari di tali attività che entrano nel territorio di autorità competenti a livello locale vicine", inizialmente non previsto dal regolamento.[4]

Nel 2016 con l'approvazione del regolamento (UE) 2016/2338, entrato in vigore a partire dal 24 dicembre 2017, si è provveduto alla modifica degli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8 e sono stati inseriti gli articoli 2 bis e 5 bis inerenti in particolar modo l'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri.[5]