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Colli Asolani - Prosecco

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Colli Asolani - Prosecco
Disciplinare DOCG
Vigne nei colli asolani
StatoItalia (bandiera) Italia
Regione  Veneto
Data decreto17 luglio 2009
Tipi regolamentati
Fonte: Disciplinare di produzione[1]

Colli Asolani - Prosecco (o Asolo - Prosecco) è una DOCG riservata ad alcuni vini la cui produzione è consentita nella provincia di Treviso.

Zona di produzione

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La zona di produzione comprende:

Le uve Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero e Chardonnay destinate alla vinificazione con pratica tradizionale devono provenire dai comuni di Asolo, Borso del Grappa, Caerano San Marco, Cappella Maggiore, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Cison di Valmarino, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Farra di Soligo,Follina, Fonte, Fregona, Giavera del Montello, Maser, Miane, Monfumo, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Pederobba, Pieve di Soligo, Possagno, Refrontolo, Revine Lago, San Fior, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, San Zenone degli Ezzelini, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto Volpago del Montello.[1].

A cavallo tra il X e l'XI secolo i monaci benedettini già producevano vino nell'Abbazia di Santa Bona a Vidor e nella Certosa del Montello. Entrati a far parte della Repubblica di Venezia, i colli intorno ad Asolo si arricchirono di ville patrizie e il vigneto assunse importanza. Nel XV secolo iniziò l'esportazione, in seguito venne favorito il mercato veneziano. Il pregio dei vini asolani era tale che venivano tassati un terzo in più dei vini portati dalla Grecia.[1]

Tecniche di produzione

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Sono consentite esclusivamente le forme di allevamento a spalliera semplice.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'intero territorio dei comuni previsti nel disciplinare; tenuto conto delle tradizioni è consentito effettuarle anche nei comuni di Altivole, Crespano del Grappa, Borso del Grappa, Arcade, Trevignano, Valdobbiadene, Farra di Soligo, Vidor e Pieve di Soligo.

Nell'elaborazione del vino spumante è consentita la "pratica tradizionale", consistente nell'aggiunta di vini ottenuti da uve Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, da sole o congiuntamente, fino a un massimo del 15%; tali uve possono essere vinificate in tutta la zona per esse prevista.

Le operazioni di presa di spuma, stabilizzazione, eventuale dolcificazione, imbottigliamento e confezionamento possono essere effettuate nell'intero territorio della provincia di Treviso.

Qualora il Prosecco frizzante con fermentazione in bottiglia tradizionale presenti una velatura, è obbligatorio riportare in etichetta la dicitura "rifermentazione in bottiglia".

Per la chiusura delle bottiglie è consentito solo l’uso di tappi raso bocca in sughero; per la tipologia frizzante è consentito anche il tappo a fungo in sughero, inoltre è consentito che il tappo cilindrico di sughero sia trattenuto dalla tradizionale chiusura in spago.

Per la tipologia spumante i recipienti devono essere chiusi con il tappo a fungo di sughero marchiato con il nome della denominazione.

Il Prosecco era stato riconosciuto come tipologia della DOC "Montello e Colli Asolani" con DPR 27.06.77 pubblicato in G.U. 304;

È stato riconvertito nella DOCG "Colli Asolani Prosecco" con DM 17.07.2009 pubblicato in G.U. 173
Successivamente è stato modificato con

  • DM 04.02.2010 pubblicato in G.U. 39
  • DM 30.11.2011 pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
  • La versione in vigore è stata approvata con DM 07.03.2014 pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf

È prevista la tipologia "frizzante", da secco ad amabile

uvaggio Glera minimo 85%
Verdiso, Bianchetta trevigiana, Perera, Glera lunga, anche congiuntamente.
titolo alcolometrico minimo 10,50% vol.
acidità totale minima 5,00 g/l.
estratto secco minimo 16,00 g/l
resa massima di uva per ettaro 120 q.
resa massima di uva in vino 70%

Prosecco spumante superiore

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Lo spumante può venire prodotto nelle categorie da brut a demi-sec.

uvaggio spumante superiore pratica tradizionale
Glera minimo 85%
Verdiso, Bianchetta trevigiana, Perera, Glera lunga, anche congiuntamente. Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay anche congiuntamente.
spumante superiore pratica tradizionale
titolo alcolometrico minimo 11.00% vol.
acidità totale minima 5,00 g/l. 4,00 g/l.
estratto secco minimo 16,00 g/l
resa massima di uva per ettaro 120 q.
resa massima di uva in vino 70%