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Consiglio di istituto

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Il consiglio d'istituto, nella scuola italiana, è il più alto organo collegiale in una scuola, ed ha competenze amministrative.

È formato dalle varie componenti interne alla scuola e si occupa della gestione e della trasparenza amministrativa degli istituti scolastici pubblici e parificati statali italiani. Tale organo elabora e adotta atti di carattere generale che attengono all'impiego delle risorse finanziarie erogate dallo Stato, dagli enti e dai privati.

Le funzioni e la composizione dei consigli di istituto sono indicati nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Del consiglio di istituto fanno parte:[1]

Il numero dei componenti varia a seconda del numero di alunni iscritti all'istituto:

Composizione del consiglio di istituto[1]
Ordine di scuola Primaria o secondaria di I grado Secondaria di II grado
Numero di alunni Fino a 500 alunni Più di 500 alunni Fino a 500 alunni Più di 500 alunni
Dirigente scolastico 1 1 1 1
Docenti 6 8 6 8
Genitori 6 8 3 4
Studenti - - 3 4
Personale ATA 1 2 1 2

Ogni rappresentanza viene eletta all'interno della sua componente mediante consultazioni elettorali[2] regolarmente effettuate all'interno dell'Istituto. Il mandato è triennale per i membri docenti, ATA e genitori, annuale per gli studenti.[1]

La presidenza del consiglio d'istituto spetta ad un genitore eletto da tutte le componenti del Consiglio[1] con votazione segreta.

Il presidente nomina un segretario tra gli altri membri del consiglio.[1]

Giunta esecutiva

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Il consiglio, nel suo seno, esprime mediante elezione una giunta esecutiva, così composta:[1]

  • il Dirigente scolastico, col ruolo di presidente;
  • il Direttore dei servizi generali e amministrativi, col ruolo di segretario;
  • un docente;
  • un membro del personale ATA;
  • due genitori, o un genitore e uno studente nelle scuole secondarie di secondo grado.

Il consiglio d'istituto ha potere decisionale su:[1]

  • il bilancio preventivo, il conto consuntivo e in generale l'utilizzo delle risorse finanziarie della scuola;
  • i regolamenti interni della scuola;
  • l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature scolastiche (a tal riguardo, i consiglieri minorenni non hanno però voto deliberativo);
  • l'adattamento del calendario scolastico;
  • i criteri generali per la programmazione educativa;
  • i criteri per la programmazione e l'attuazione di attività come corsi di recupero, visite e viaggi di istruzione;
  • promozione di contatti con altre scuole;
  • partecipazione della scuola ad attività culturali, sportive e ricreative;
  • forme e modalità per lo svolgimento di eventuali iniziative assistenziali;
  • i criteri generali relativi alla formazione delle classi e all'assegnazione dei docenti;
  • i criteri generali relativi all'adattamento dell'orario delle lezioni;
  • i criteri per lo svolgimento dei servizi amministrativi;
  • l'uso delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole.

Il consiglio di istituto inoltre può esprimere pareri sull'andamento generale della scuola.

Funzioni della giunta esecutiva

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La giunta esecutiva:[1]

  • predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
  • prepara i lavori del consiglio di istituto;
  • cura l'esecuzione delle relative delibere.

Riferimenti normativi

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Voci correlate

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