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Registro per la trasparenza

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Il Registro per la trasparenza è stato creato sulla base di un accordo interno fra il Parlamento europeo (PE) e la Commissione europea (Commissione) ed introdotto il 23 giugno 2011.

L'obiettivo è, in primo luogo, rilevare e controllare l'attività di lobbying (Gruppo di pressione) dei rappresentanti di interessi a livello europeo che potrebbero influenzare il potere esecutivo o legislativo e, in secondo luogo, fornire informazioni al riguardo ai cittadini europei ( società civile ). Inoltre, ciò dovrebbe rendere aperto e trasparente il dialogo tra i decisori politici in Europa.[1]

Base giuridica

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La base giuridica del registro è costituita dagli accordi tra il Parlamento europeo e la Commissione europea che regolano l'istituzione e il funzionamento di un registro di trasparenza per le organizzazioni e i liberi professionisti coinvolti nella progettazione e attuazione delle politiche dell'UE.[2] Tali accordi riguardano anche lo Spazio economico europeo .

Responsabilità e trasparenza - il segretariato congiunto del registro di trasparenza

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«I Segretari generali del Parlamento europeo e della Commissione europea sono responsabili della vigilanza sul sistema e di tutti i principali aspetti operativi e adottano di comune intesa le misure necessarie per dare attuazione al presente accordo.[3]»

I servizi del Parlamento europeo e della Commissione europea mantengono

«...una struttura operativa comune, denominata «Segretariato congiunto del registro per la trasparenza (SCRT)». L'SCRT è composto da un gruppo di funzionari del Parlamento europeo e della Commissione europea, secondo modalità concordate dai servizi competenti. L'SCRT è coordinato da un capo unità presso il segretariato generale della Commissione europea. I compiti dell'SCRT comprendono l'elaborazione di orientamenti attuativi rientranti nei limiti del presente accordo e atti a facilitare l'interpretazione coerente delle norme da parte di coloro che effettuano la registrazione e il controllo della qualità del contenuto del registro. L'SCRT si avvale delle risorse amministrative disponibili per verificare la qualità del contenuto del registro, fermo restando, tuttavia, che i soggetti che si registrano sono i responsabili finali delle informazioni fornite.[4]»

Il segretariato è diventato operativo dal primo luglio 2011[1]

Principi del registro

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Basi storiche

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L'attuale registro per la trasparenza si basa sui pre-esistenti sistemi di registrazione del Parlamento europeo (1996)[5] e della Commissione europea (giugno 2008).[6]

In particolare, a seguito del continuo rafforzamento del Parlamento europeo, ad esempio e in particolare attraverso il trattato di Lisbona, è stata prestata maggiore attenzione al PE per la sua maggiore ricezione di rappresentanti di interessi.[7]

Priorità del diritto primario dell'UE, proporzionalità e non discriminazione

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L'istituzione e il funzionamento del registro sono conformi ai principi generali del diritto dell'Unione, compresi i principi di proporzionalità e non discriminazione o uguaglianza di fronte alla legge.[8]

Tutte le attività simili dei praticanti devono essere trattate ugualmente e verranno create condizioni uniformi per la registrazione delle organizzazioni e dei liberi professionisti coinvolti nella progettazione e attuazione delle politiche dell'UE.[9]

Principio del libero mandato e rispetto dei partiti politici

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L'istituzione e il funzionamento del registro rispettano i diritti dei membri del Parlamento europeo in vista del pieno esercizio del loro mandato e non ostacolano l'accesso dei cittadini dai collegi elettorali dei membri agli edifici del Parlamento europeo.[10]

Struttura del registro

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Il registro per la trasparenza comprende:[11]

  • Linee guida su:
    • la messa in atto del registro, le attività ammesse e le eccezioni
    • le categorie disponibili per la registrazione[12]
    • le informazioni richieste dalle organizzazioni e dai liberi professionisti in atto di registrazione, compresi gli obblighi di divulgazione delle finanze[13]
  • un codice di condotta[14]
  • una procedura di reclamo e misure da applicare in caso di inosservanza del codice di condotta, compresa la procedura di indagine e gestione dei reclami.[15]

Categorie di registrazione

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La categoria di registrazione viene scelta dal dichiarante al momento della registrazione nella banca dei dati stessa.

Categoria I. società di consulenza studi legali Consulente autonomo
Categoria II Aziende e gruppi aziendali Associazioni commerciali, commerciali e professionali sindacati Altre organizzazioni simili
Categoria III Organizzazioni, piattaforme e reti non governative o. Ä.
Categoria IV Gruppi di riflessione e strutture di ricerca Istituti di ricerca
Categoria V Organizzazioni che rappresentano chiese e comunità religiose
Categoria VI Autorità locali, regionali e locali (livello subnazionale) Altre strutture pubbliche o miste

Campo di applicazione del registro

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In linea di principio, il campo di applicazione del registro per la trasparenza copre:

«Tutte le attività, diverse da quelle di cui ai paragrafi 10, 11 e 12, svolte allo scopo di influenzare direttamente o indirettamente l'elaborazione o l'attuazione delle politiche e i processi decisionali delle istituzioni dell'Unione, a prescindere dal luogo in cui sono condotte e dai canali o mezzi di comunicazione impiegati — ad esempio l'esternalizzazione, i media, i contratti con intermediari specializzati, i centri studi (think-tanks), le piattaforme, i forum, le campagne e le iniziative adottate a livello locale.

In particolare, dette attività comprendono: i contatti con i membri e i loro assistenti, i funzionari e gli altri agenti delle istituzioni dell'Unione, la preparazione, la divulgazione e la trasmissione di lettere, materiale informativo o documenti di dibattito e di sintesi, l'organizzazione di manifestazioni, riunioni, attività promozionali, conferenze o avvenimenti sociali, cui siano stati invitati membri e loro assistenti, funzionari o altri agenti delle istituzioni dell'Unione; nonché i contributi volontari e la partecipazione a consultazioni o audizioni formali su futuri atti legislativi o altri atti giuridici dell'Unione ovvero ad altre consultazioni pubbliche.[16]»

Tutte le organizzazioni e i liberi professionisti, indipendentemente dal loro status giuridico, il cui campo di attività rientra nell'ambito di applicazione del registro, sono tenuti a registrarsi.[17]

«Le reti, le piattaforme o le altre forme di attività collettiva prive di stato giuridico o di personalità giuridica, ma che costituiscono di fatto una fonte organizzata di persuasione e che svolgono attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro sono chiamate a registrarsi. I membri di tali forme di attività collettiva designano un rappresentante che agisca quale persona di contatto, responsabile delle relazioni con il segretariato congiunto del registro per la trasparenza (SCRT).[18]»

Attività escluse

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«Le attività concernenti la prestazione di consulenza legale o altra consulenza professionale di altra natura non rientrano nell'ambito di applicazione del registro se: consistono in attività di consulenza e relazioni con enti pubblici destinate a informare più dettagliatamente i clienti in merito a una situazione giuridica generale o alla loro situazione giuridica specifica, ovvero a consigliarli in ordine all'opportunità o all'ammissibilità di un'azione legale o amministrativa nel quadro legislativo e regolamentare vigente, consistono in consulenze fornite ai clienti al fine di consentire loro di esercitare le proprie attività nel rispetto del diritto pertinente, consistono in analisi e studi, elaborati per i clienti, sui potenziali effetti di eventuali modifiche legislative o regolamentari sulla loro situazione giuridica o sul loro settore di attività, consistono nella rappresentanza in procedimenti di conciliazione o mediazione volti a prevenire il contenzioso dinanzi a organi giudiziari o amministrativi; oppure si riferiscono all'esercizio del diritto fondamentale del cliente a un processo equo, compreso il diritto alla difesa nei procedimenti amministrativi, come le attività esercitate da avvocati o altri professionisti.[19]»

Organizzazioni esenti

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  • Governi degli Stati membri, governi di paesi terzi, organizzazioni intergovernative internazionali e loro missioni diplomatiche[20]
  • Chiese e comunità religiose[21]
  • Partiti politici[22]
  • Autorità locali, regionali e comunali.[23]

Questi possono tuttavia registrarsi, ed in parte è espressamente desiderato.

Persone registrate

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Obbligo degli iscritti

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Le persone e le organizzazioni iscritte nel registro per la trasparenza devono acconsentire:[24]

  • che le informazioni e i documenti da essi presentati per l'inclusione nel registro siano resi pubblici[25]
  • ad agire in conformità con il Codice di condotta
  • a garantire la correttezza delle informazioni fornite per l'inclusione nel registro
  • ad applicare il codice di condotta in caso di ricezione di un reclamo e ad intraprendere le misure ivi specificate.

Chiunque può "presentare un reclamo motivato per presunta inosservanza del Codice di condotta" secondo la procedura di cui all'allegato IV dell'Accordo PE-Commissione (2011 e 2014)." [26]

Sanzioni in caso di inosservanza del codice di condotta

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Le misure da prendere in caso di non conformità al Codice di condotta sono:[27]

  • Avvertimenti
  • Sospensione della registrazione
  • la cancellazione dal registro
  • Ritiro della carta d'identità e, se del caso, della sua organizzazione per il Parlamento europeo.

Il registro per la trasparenza continua ad avere carattere volontario. Il Parlamento europeo ha più volte dichiarato che sarebbe disposto a introdurre la registrazione obbligatoria e quindi un controllo più efficace delle attività di lobbismo.[28]

La mancata osservanza del Codice di condotta è relativamente debole rispetto al potenziale di influenza dei responsabili politici a livello europeo.

Si critica inoltre che il registro non includa attività relative al Consiglio dell'Unione europea.[29] [30]

Attualmente non esiste un registro per la trasparenza obbligatorio, completo e a livello europeo con possibilità di sanzioni adeguate e dissuasive.

Rapporto annuale e statistiche

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I segretari generali del Parlamento europeo e della Commissione europea, i vicepresidenti del Parlamento europeo e della Commissione europea, presentano annualmente una relazione sul funzionamento del registro.[31]

Le statistiche di base del database del registro vengono regolarmente pubblicate sul sito Web Europa e rese accessibili tramite un motore di ricerca intuitivo.

«Il contenuto accessibile al pubblico di questo database sarà reso disponibile su richiesta in formati elettronici e leggibili da una macchina.[32]»

Il registro comune sarà riesaminato entro due anni dalla sua apertura.[33]

Inclusione di altre istituzioni e organi dell'Unione europea e azioni pianificate

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Consiglio ed altre istituzioni europee

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«Il Consiglio europeo e il Consiglio sono invitati ad aderire al registro. Le altre istituzioni e agenzie e gli altri organismi dell'Unione sono incoraggiati a utilizzare il quadro istituito dal presente accordo come strumento di riferimento per le loro interazioni con le organizzazioni e i liberi professionisti svolgenti attività di concorso all'elaborazione ed attuazione delle politiche dell'Unione.[34]»

Allo stato attuale, il Consiglio dell'Unione Europea non ha mostrato alcun interesse ad iscriversi al registro per la trasparenza.

Il Parlamento europeo continua a battersi per una registrazione obbligatoria dell'attività di lobby. Nel suo rapporto,[35] adottato in Aula il 15 L'aprile 2014, sulla modifica dell'accordo interistituzionale sul registro per la trasparenza, ha invitato la Commissione europea a presentare una proposta legislativa per un registro per la trasparenza obbligatorio entro la fine del 2016.

La Commissione Ha avviato una consultazione pubblica su una proposta per un registro per la trasparenza obbligatorio nel marzo 2016, aperta a tutti i cittadini dell'UE.[36] Come previsto, nel settembre 2016 la Commissione europea ha proposto un accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio[37] valido per il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione europea. La consultazione pubblica per l'inizio di un registro per la trasparenza obbligatorio è ancora in corso e non ha raggiunto finora l'approvazione necessaria.

Impronta legislativa

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In una votazione volta a modificare il regolamento interno, il Parlamento europeo ha sostenuto principalmente l'aggiunta di una "impronta legislativa" nell'allegato alle relazioni sui testi legislativi. Questa elencherà tutti i lobbisti che hanno contattato un membro del Parlamento mentre lavoravano su una legge.[38]

Il 31 gennaio 2019, il Parlamento europeo ha approvato norme vincolanti sulla trasparenza delle attività di lobby. Modificando il proprio regolamento interno, il Parlamento ha deciso che gli eurodeputati coinvolti nella redazione e negoziazione delle leggi debbano pubblicare le loro riunioni con i lobbisti online.[39] [40]

  1. ^ a b Vedi Art.11 dell'Accordo sull'UE così come la prima dichiarazione dell'Accordo tra PE e Commissione degli anni 2011 e 2014.
  2. ^ GU L 191 del 22 luglio 2011 e L 277,11 del 19 settembre 2014. Questo accordo è stato sostenuto dal Trattato sull'Unione Europea, in particolare dall'articolo 11 comma 1 e 2, dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, in particolare dall'articolo 295, così come dal Trattato Euratom.
  3. ^ Punto V, n. 22 dell' Accordo tra PE e Commissione (2014)
  4. ^ Punto V, n. 24 dell'Accordo tra il PE e la Commissione (2014)
  5. ^ Il Parlamento Europeo ha introdotto dal 1996 una lista dei rappresentanti degli interessi presenti nel Parlamento
  6. ^ La Commissione introdusse all'interno di un'iniziativa di trasparenza (ETI) un registro volontario per i rappresentanti degli interessi. Questo registro è stato chiuso e sostituito dal registro di trasparenza nel 2012.
  7. ^ Hellmann 2009. In: Vanessa Hellmann: Der Vertrag von Lissabon. Vom Verfassungsvertrag zur Änderung der bestehenden Verträge- Einführung mit Synopse und Übersichten. Springer, 2009, S. 96f.
  8. ^ Pkt. II, Zif. 3 der Vereinbarung EP und Kommission (2011) bzw. Pkt. I, Zif. 1, Vereinbarung EP und Kommission (2014).
  9. ^ Pkt. II, Zif. 6 der Vereinbarung EP und Kommission (2011) bzw. Pkt. I, Zif. 5, Vereinbarung EP und Kommission (2014).
  10. ^ Pkt. II, Zif. 4 der Vereinbarung EP und Kommission (2011) bzw. verändert in Pkt. I, Zif. 3, der Vereinbarung EP und Kommission (2014).
  11. ^ Pkt. III der Vereinbarung EP und Kommission (2011) bzw. Pkt. II der Vereinbarung EP und Kommission (2014).
  12. ^ Anhang I zur Vereinbarung zwischen EP und Kommission (2011 und 2014).
  13. ^ Anhang II zur Vereinbarung zwischen EP und Kommission (2011 und 2014).
  14. ^ Anhang III zur Vereinbarung zwischen EP und Kommission (2011 und 2014).
  15. ^ Anhang IV zur Vereinbarung zwischen EP und Kommission (2011 und 2014).
  16. ^ Punto III, nr. 7, dell'Accordo tra PE e Commissione (2014)
  17. ^ Punto III, nr. 8 dell'Accordo tra PE e Commissione (2014).
  18. ^ Pkt. IV, Ziff. 14 der Vereinbarung EP und Kommission (2011) bzw. Pkt. III, Zif. 18, der Vereinbarung EP und Kommission (2014).
  19. ^ Punto III, nr. 10, dell'Accordo tra PE e Commissione (2014)
  20. ^ Fußnote 3 der Vereinbarung EP und Kommission (2011) bzw. Pkt. III, Zif. 15 der Vereinbarung EP und Kommission (2014).
  21. ^ Pkt. IV, Ziff. 11 der Vereinbarung EP und Kommission (2011) bzw. Pkt. III, Zif. 13 der Vereinbarung EP und Kommission (2014).
  22. ^ Pkt. IV, Ziff. 12 der Vereinbarung EP und Kommission (2011) bzw. Pkt. III, Zif. 14 der Vereinbarung EP und Kommission (2014).
  23. ^ Pkt. IV, Ziff. 13 der Vereinbarung EP und Kommission (2011) bzw. Pkt. III, Zif. 16 ff der Vereinbarung EP und Kommission (2014).
  24. ^ Pkt. V der Vereinbarung EP und Kommission (2011) bzw. Pkt. IV der Vereinbarung EP und Kommission (2014).
  25. ^ Siehe Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission, ABl. L 145 vom 31. Mai 2001, S. 43.
  26. ^ Punto VII, nr. 33 dell'Accordo tra PE e Commissione (2014)
  27. ^ Punto VII dell'Accordo tra PE e Commissione (2014)
  28. ^ Abstimmung im Plenum des Europäischen Parlaments vom 11. Mai 2011: „fordert jedoch erneut eine verbindliche Eintragung sämtlicher Lobbyisten in das Transparenz-Register und fordert, dass die zur Vorbereitung des Übergangs zur verbindlichen Eintragung notwendigen Maßnahmen im Rahmen des bevorstehenden Überarbeitungsprozesses getroffen werden“ (P7_TA(2011)0222). Zitat gemäß Jahresbericht Transparenzregister 2012, S. 19.
  29. ^ Martin Ehrenhäuser (2013). Online verfügbar unter: Martin Ehrenhauser: EU-Lobbyregister-Reform: Die vier großen Probleme sind noch ungelöst. Archiviato il 29 novembre 2014 in Internet Archive. 2013.
  30. ^ euractiv.de (2011). Online verfügbar unter: euractiv.de (2011): Transparenzregister: Neue Regeln für EU-Lobbyisten.
  31. ^ Pkt. VII, Ziff 27 der Vereinbarung EP und Kommission (2011) bzw. Pkt. V, Zif. 28, Vereinbarung EP und Kommission (2014).
  32. ^ Pkt. VII, Ziff 26 der Vereinbarung EP und Kommission (2011) bzw. Pkt. V, Zif. 27, Vereinbarung EP und Kommission (2014).
  33. ^ Pkt. VII, Ziff 30 der Vereinbarung EP und Kommission (2011). In der Vereinbarung 2014 nicht mehr enthalten.
  34. ^ Punto VIII, nr. 35 dell'Accordo tra PE e Commissione.
  35. ^ Bericht des Europäischen Parlaments über die Änderung der Interinstitutionellen Vereinbarung über das Transparenz-Register, 2014/2010(ACI), Ausschuss für konstitutionelle Fragen, Berichterstatter: Roberto Gualtieri A7-0258/2014
  36. ^ Öffentliche Konsultation zu einem Vorschlag für ein verbindliches Transparenzregister.
  37. ^ Proposal for a Interinstitutional Agreement on a mandatory Transparency Register (nur in englischer Sprache verfügbar).
  38. ^ Parlament unterstützt gemeinsames Register für Lobbyisten und andere Interessenvertreter – PLENARTAGUNG Pressemitteilung – Institutionen − 11-05-2011.
  39. ^ EU-Parlament zur Beendigung geheimer Lobbysitzungen
  40. ^ Vom EU-Parlament angenommener Text zur Transparenz des Lobbyismus

Voci correlate

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Collegamenti esterni

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