Abate commendatario
L’Abate Commendatario è un ecclesiastico, o, qualche volta, un laico, che tiene un'abbazia in commendam, cioè colui che percepisce i suoi redditi e, se ecclesiastico, può avervi anche giurisdizione, ma, in ogni caso, non esercita alcuna autorità sulla disciplina monastica interna. In origine furono affidate in commendam solo le abbazie vacanti, o quelle che si trovavano temporaneamente senza un superiore. In tal caso soltanto fino a che non veniva eletto o nominato un nuovo superiore. Un'abbazia si dice che è tenuta in commendam, ovvero provvisoriamente, per distinguerla da quella tenuta in titulum, che è un beneficio permanente.
Fin dai tempi di papa Gregorio Magno (590-604) le abbazie vacanti venivano affidate in commendam ai vescovi che erano stati scacciati dalle loro sedi dalle invasioni barbariche. La pratica cominciò ad essere seriamente abusata nell'ottavo secolo, quando i re anglosassoni e franchi pretesero il diritto di nominare abati in commendam per i conventi occupati da comunità religiose. Spesso questi abati in commendam erano laici, vassalli dei re o altri che venivano autorizzati ad incamerare i redditi e gestire gli affari temporali dei conventi come ricompensa per i servizi militari resi. Gli abusi raggiunsero il culmine, a Roma e in Italia, durante il periodo di influenza di Marozia (890 ca. - 955), in Germania durante il regno di Enrico IV, in Francia durante il regno di Filippo I, in Inghilterra sotto Guglielmo il Conquistatore, William Rufus, Enrico I ed Enrico II. Spesso furono nominate abate in commendam le persone più indegne, e, in molti casi, questi personaggi portarono i monasteri alla rovina materiale e spirituale. Quando, però, nel 1122 la disputa sulle investiture fu risolta in favore della Chiesa, la nomina dei laici ad abate in commendam fu abolita. Gli abusi aumentarono nuovamente durante la cattività avignonese (1309-1377), specialmente durante il grande scisma (1378-1417), quando i papi, e gli antipapi, concessero numerose abbazie in commendam per aumentare il numero dei loro sostenitori.
Dopo l'ottavo secolo i papi, attraverso i concili fecero vari tentativi per regolare le nomine di abati in commendam. Tuttavia gli abusi continuarono. Bonifacio VIII (1294-1303) decretò che un beneficio collegato con la cura delle anime dovrebbe essere accordato in commendam solamente in caso di grande necessità o quando ci sia un evidente vantaggio per la Chiesa, ma mai per più di sei mesi. Clemente V (1305-1314) revocò addirittura i benefici in commendam che aveva accordato in precedenza. Il Concilio di Trento stabilì che i conventi vacanti avrebbero dovuto essere concessi solamente a regolari pii e virtuosi, e che la casa madre o il convento principale di un ordine e le abbazie e priorie fondate da quel momento in poi non potessero più essere concesse in commendam. La bolla pontificia "Superna" di Gregorio XIII, e la Costituzione "Pastoralis" di Innocenzo X diminuirono di molto gli abusi, ma non li abolirono del tutto. Continuarono specialmente in Francia, a tutto detrimento dei conventi. Finalmente, però, la Rivoluzione francese e la generale secolarizzazione dei conventi all'inizio del XVIII secolo eliminarono gli abusi. Da questa data gli abati in commendam cominciarono a diventare molto rari, e gli abusi precedenti vennero eliminati con regolamenti saggi. Tra i cardinali esistono ancora degli abati in commendam. Lo stesso Pio X lo era del convento benedettino di Subiaco, vicino Roma.
I poteri di un abate in commendam sono i seguenti: se il convento è occupato da una comunità religiosa dove c'è una mensa abbatialis separata, cioè dove l'abate ed il convento hanno ciascuno un reddito separato, l'abate in commendam, che deve essere un ecclesiastico, ha giurisdizione sui membri della comunità solo in foro externo e gode di tutti i privilegi e di tutti i diritti di un abate regolare, e se, come avviene generalmente, il convento ha un superiore, questi è soggetto all'abate in commendam come un priore di clausura è soggetto al suo abate regolare. Se non c'è mensa abbatialis separata, il potere dell'abate in commendam si esplicita solamente sugli affari temporali del convento. In caso di conventi vacanti l'abate in commendam, generalmente, gode di tutti i diritti e di tutti i privilegi di un abate regolare.