TITOLO V
LE CHIESE
ARCIVESCOVILI MAGGIORI
Can. 151
L’Arcivescovo
maggiore è il Metropolita di una Sede determinata o riconosciuta dalla
suprema autorità della Chiesa, il quale presiede a un’intera Chiesa
orientale sui iuris non insignita del titolo patriarcale.
Can. 152
Quanto
è detto nel diritto comune delle Chiese patriarcali o dei Patriarchi,
s’intende che vale anche per le Chiese arcivescovili maggiori e per gli
Arcivescovi maggiori, a meno che non sia espressamente disposto diversamente
dal diritto comune o non consti dalla natura della cosa.
Can. 153
§1.
L’Arcivescovo maggiore è eletto a norma dei cann. 63-74.
§2. Il
Sinodo dei Vescovi della Chiesa arcivescovile maggiore, dopo l’accettazione
dell’eletto, deve informare il Romano Pontefice con lettera sinodale
dell’avvenuta elezione canonica; lo stesso eletto poi deve postulare, con
lettera scritta di suo pugno, dal Romano Pontefice la conferma della sua
elezione.
§3.
Ottenuta la conferma, l’eletto deve emettere, davanti al Sinodo dei Vescovi
della Chiesa arcivescovile maggiore, la professione di fede e la promessa di
adempiere fedelmente il suo ufficio; quindi si proceda alla sua proclamazione e
intronizzazione; se però l’eletto non è stato ancora ordinato
Vescovo, l’intronizzazione non può essere fatta validamente prima che
l’eletto abbia ricevuto l’ordinazione episcopale.
§4. Se
invece la conferma viene negata, la nuova elezione si faccia entro il tempo
stabilito dal Romano Pontefice.
Can. 154
Gli
Arcivescovi maggiori hanno la precedenza d’onore immediatamente dopo i
Patriarchi, secondo l’ordine di erezione della Chiesa a cui presiedono, nella
Chiesa arcivescovile maggiore.
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