Nuovi Motivi di Ricorso alle Contravvenzioni del Codice della Strada
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Anteprima del libro
Nuovi Motivi di Ricorso alle Contravvenzioni del Codice della Strada - Maria Nicolais
I parte
I principali motivi
di opposizione
I parte
I principali motivi di opposizione
1. Nullità dei verbali connesse all’oggetto o alla forma
1.1. Verbale incompleto: manca il nominativo dell’agente che ha contestato l’infrazione
Il verbale di contestazione elevato dagli agenti è illegittimo, e come tale va annullato, in quanto risulta sprovvisto dell’indicazione del nome di colui che ha provveduto ad irrogare la sanzione e che era presente nel momento in cui il sanzionato avrebbe commesso l’infrazione.
L’omessa indicazione del nome dell’agente costituisce un elemento che inficia la correttezza e la trasparenza del verbale in questione in quanto il cittadino, in mancanza di tale precisazione, non potrà effettuare un controllo sull’esatta qualifica e legittimazione dell’agente accertatore.
Né, tanto meno, la mancata indicazione nel verbale del nome dell’agente potrà essere giustificata facendo un improprio riferimento al D.lgs. n. 196/2003 sulla privacy. L’anzidetto decreto, infatti, non impedisce agli agenti di indicare le loro generalità. In sostanza, il verbale in questione dovrà essere conforme a quanto prescritto dagli artt. 383 e 385 del Regolamento di esecuzione al C.d.S. e, pertanto, non potrà non contenere in calce l’indicazione del nominativo di colui che ha provveduto ad elevare il verbale di accertamento dell’infrazione. In altri termini, se è vero che sul verbale redatto con strumenti informatici non è più necessario apporre la sottoscrizione dell’agente, è, invece, necessario indicare a stampa il nominativo del soggetto responsabile
dell’emissione del documento (art. 3 del D.lgs. 39/1993).
In mancanza, la sanzione irrogata dovrà essere annullata e resa inefficace dal Giudice adito.
1.2. Verbale incompleto: non imputa un fatto ma trascrive una norma (art. 201 C.d.S.; art. 383 del Reg.)
Il verbale notificato si presenta viziato in quanto lo stesso non specifica il fatto commesso cui viene ricollegata una norma.
In particolare, l’art. 201 del C.d.S. precisa che il verbale di contestazione deve contenere gli estremi precisi e dettagliati della violazione; l’art. 383 del Regolamento al C.d.S. stabilisce, altresì, che lo stesso debba contenere, tra gli altri elementi, anche la sommaria esposizione del fatto.
La semplice trascrizione della norma violata non è, infatti, sufficiente ad individuare la violazione che si assume commessa, atteso che le norme suddette impongono un minimo di specificazioni.
1.3. Verbale incompleto: non sono presenti gli elementi di riscontro dell’infrazione
Il verbale di accertamento impugnato è illegittimo in quanto privo dei necessari elementi di riscontro dell’infrazione.
L’accertatore ha omesso di indicare nello stesso: il numero civico/il luogo/la chilometrica precisa, l’ora della presunta infrazione ecc.
Va precisato che il verbale non costituisce contestazione dell’infrazione qualora risulti privo degli elementi precisi e dettagliati della violazione
(artt. 201 C.d.S. e 383/1 del Regolamento).
In tema di infrazioni amministrative, l’atto di notifica degli estremi della violazione deve, infatti, contenere indicazioni sufficienti ad assicurare la tempestiva difesa dell’interessato (Cass. civ., sez. I, sent. n. 2767 del 27.03. 1996).
Pertanto, deve considerarsi invalido, perché non sufficientemente specifico, il verbale notificato al presunto trasgressore privo di qualsiasi indicazione con riguardo al giorno, all’ora e alla località dell’avvenuta violazione, né sarebbe configurabile una sanatoria di detta invalidità per il fatto che il verbale, separatamente notificato al proprietario dell’autovettura, nella qualità di responsabile in solido, rechi detti elementi (Cass. civ., sent. dell’08.06.2010).
1.4. Verbale incompleto: non specifica il comma della norma violata
Il verbale di accertamento impugnato deve considerarsi generico ed errato in quanto non specifica il comma della norma violata.
In particolare, l’art. 383, 1° comma, del Regolamento al C.d.S. è chiaro nel precisare che il verbale di contestazione, redatto dai verbalizzanti, debba contenere la citazione della norma violata. In particolare, l’indicazione dell’articolo contestato, senza la specificazione del comma violato, non consente di individuare chiaramente il comportamento posto in essere in violazione delle norme del Codice della Strada poiché il predetto articolo prevede varie ipotesi e, dalla descrizione del fatto, non è possibile desumere l’esatta ipotesi normativa a cui i verbalizzanti intendono fare riferimento. Secondo la giurisprudenza, il verbale privo dell’indicazione del comma violato è causa di nullità qualora infici il diritto di difesa del ricorrente (Cass., sent. 8885/2009).
1.5. Verbale incompleto: manca l’indicazione del termine entro cui presentare ricorso
Il verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada presenta una irregolarità in quanto non indica il termine entro cui l’interessato può presentare ricorso. In particolare, l’art. 3, comma 4, della legge 241/90 (Legge sul procedimento amministrativo) precisa che In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere
. Detta norma è stata emanata per tutti i procedimenti amministrativi e risponde all’esigenza del rispetto della regola di trasparenza dell’attività della Pubblica Amministrazione, anche con riferimento all’esercizio del diritto di difesa del cittadino avverso i provvedimenti amministrativi.
Sul punto, la giurisprudenza ha evidenziato che tale irregolarità impedisce il verificarsi delle preclusioni processuali, consentendo al ricorrente di poter proporre ricorso anche oltre il termine di 30 giorni (TAR Lazio, sez. II, sent. n. 195 del 23.01.2013; Cass., sent. n. 27283 del 09.12.2005; Cass., sent. n. 12320 del 07.07. 2004).
1.6. Verbale incompleto: manca la motivazione
Le contestazioni elevate dagli agenti accertatori, per essere giuridicamente opponibili al cittadino, devono contenere l’esplicita individuazione del comportamento negligente posto a fondamento della contestazione stessa.
In particolare, l’art. 3 della legge 241 del 1990 (Legge sul procedimento amministrativo) enuncia, in via generale, l’obbligo di motivazione per tutti i provvedimenti amministrativi, siano o meno discrezionali, fatta salva l’eccezione prevista per i provvedimenti aventi contenuto generale che seguono la loro disciplina. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione in base a quanto è stato desunto dall’istruttoria.
Pertanto, le contravvenzioni che non individuano specifiche violazioni al Codice della Strada risultano del tutto prive di motivazione e come tali andranno annullate dal Giudice adito (G. di P. di Giarre, sent. n. 278 del 2009; G. di P. di Monza, sez. II, sent. n. 1916 del 20.10/20.12.2003).
1.7. Verbale nullo: la motivazione risulta contraddittoria
Il verbale di contestazione deve essere annullato in quanto gli agenti accertatori, nel rilevare l’infrazione, per circolazione sprovvista del prescritto contrassegno di assicurazione, hanno riportato la seguente contraddittoria motivazione: circolava alla guida del veicolo indicato sprovvisto del prescritto contrassegno di assicurazione da esporsi sul parabrezza
e poi, nel contempo, affermavano di non aver potuto procedere alla contestazione immediata a causa dell’assenza del trasgressore
. Tale suesposta motivazione risulta contraddittoria ed inficia nella sua totalità il verbale impugnato in quanto non è ipotizzabile contestare la circolazione
del veicolo sprovvisto del tagliando assicurativo e nel contempo affermare che non si è potuto procedere alla contestazione immediata in quanto il trasgressore risultava assente
.
Tale principio è stato ampiamente affermato dal Giudice di Pace di Ottaviano, nella sentenza del 04.03.2011, il quale, in una ipotesi analoga al caso di specie, ha dichiarato l’infondatezza del verbale di contestazione per contraddittoria motivazione, atteso che non è ipotizzabile l’assenza del trasgressore nel caso di veicolo in circolazione
. Lo stesso Giudice, sul punto, facendo riferimento alla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 17355 del 24.07.2009, ha ritenuto opportuno osservare che la doglianza relativa al verbale impugnato intanto è possibile in quanto la stessa riguardi delle circostanze di fatto che non siano state attestate nel verbale stesso come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non sia suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà.
1.8. Verbale incompleto: manca la dichiarazione dell’interessato
Il verbale elevato dagli agenti è illegittimo in quanto l’organo accertatore, nel contestare immediatamente l’asserita violazione, non ha consentito al presunto trasgressore di esercitare il diritto di difesa attraverso il rilascio di dichiarazioni, così come prescritto dalla normativa vigente.
In particolare, l’art. 200 del C.d.S., nell’indicare la necessità della contestazione immediata, quando possibile, al 2° comma precisa che dell’avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite
.
Sul punto, anche l’art. 383 del Regolamento al C.d.S. precisa, al 1°comma, che il verbale debba contenere […] la sommaria esposizione del fatto, nonché la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l’inserzione
.
La contestazione immediata, quindi, rappresenta un momento importantissimo finalizzato a consentire una immediata difesa da parte del presunto trasgressore, che può esercitare tale diritto rilasciando o meno dichiarazioni (G. di P. di Campobasso, sent. del 06.05.2006; G. di P. di Roma, sez. VIII, sent. del 01.07.2004). Il mancato esercizio di tale diritto rende illegittima la validità del verbale che andrà annullato, con ogni conseguenza di legge.
1.9. Verbale incompleto: non leggibile in tutto o in parte
Il verbale impugnato è illegittimo in quanto si presenta, per la gran parte, materialmente illeggibile nell’indicazione dei fatti, del luogo e dei tempi di infrazione.
In particolare, l’art. 201, comma 1, del C.d.S. precisa che, in caso di contestazione differita, il verbale elevato dagli agenti deve essere notificato al presunto trasgressore, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione. Sulla base della suddetta disposizione, si ricava che il verbale di contestazione, per poter essere valido e per poter esplicare la sua efficacia, oltre a contenere gli elementi fondanti l’infrazione, deve essere redatto in maniera chiara e leggibile e ciò al fine di garantire il diritto di difesa del cittadino sanzionato.
Sul punto, in un caso simile alla fattispecie in esame, il Giudice di Pace di Lucca, nella sentenza n. 494 del 26.03.2016, ha ritenuto di dover annullare la sanzione di un automobilista in quanto la stessa era stata comminata sulla base di un verbale compilato con calligrafia poco leggibile nella parte descrittiva del fatto e, come tale, lesiva del diritto di difesa dell’interessato, per impossibilità di comprenderne il contenuto. Alla stessa conclusione è giunto anche il Giudice di Pace di Rovigo, nella sentenza n. 476 del 2011, il quale, aderendo ad un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Cass., sent. n. 3536 del 17.02.2006), ha ritenuto di dover annullare il verbale in questione poiché al ricorrente era stata notificata una copia meccanizzata sbiadita e non compiutamente leggibile, se non nelle parti compilate dall’operatore e priva, in quanto tale, dei requisiti legittimanti l’irrogazione dell’infrazione.
Alla luce di quanto sopra, il verbale che si presenta per la gran parte materialmente illeggibile nel suo contenuto non potrà che essere annullato dal Giudice adito, unitamente alle sanzioni comminate, in quanto lesivo del diritto di difesa dell’interessato.
1.10. Verbale incompleto: manca l’indicazione dell’importo da pagare e le modalità di pagamento della sanzione
Il verbale di violazione deve considerarsi illegittimo poiché risulta sprovvisto dell’indicazione dell’importo da pagare in misura ridotta, nonché delle modalità e dei termini entro i quali effettuare il pagamento.
In particolare, l’art. 383, 2° comma, del Regolamento di esecuzione al C.d.S. stabilisce che, nell’ipotesi in cui è ammesso il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, l’accertatore deve fornire al trasgressore ragguagli circa le modalità di pagamento, precisando l’ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento, l’ufficio o il comando presso il quale questo potrà essere effettuato ecc.
Sul punto, la giurisprudenza ha evidenziato che la contestazione dell'infrazione, determinando la decorrenza del termine, per il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria, deve consentire l'esercizio del diritto di oblazione, sicché il verbale deve contenere tutti gli elementi che consentano di pervenire all'entità della sanzione, non essendo sufficiente l'indicazione del minimo della sanzione edittale (Cass. civ., sez. II, sent. n. 23506 del 29 maggio – 12 novembre 2007; G. di P. di Avellino, sent. del 17.07.2003).
1.11. Verbale incompleto: non avvisa il presunto contravventore della possibilità di ottenere una riduzione della sanzione del 30%, se il pagamento avviene entro i primi 5 giorni
Il verbale di contestazione risulta viziato in quanto non avvisa il presunto contravventore della possibilità di ottenere una riduzione della sanzione del 30% qualora lo stesso decida di pagare entro 5 giorni dalla notifica (art. 202 del C.d.S. così come modificato dall’art. 20, 5° comma bis, lett. a) del D.l. 69/2013).
Né, tanto meno, il verbale di contestazione contiene indicazioni precise circa l’importo scontato del 30% qualora il contravventore in questione decidesse di pagare entro i primi 5 giorni. Pertanto, lo stesso non può che essere dichiarato inefficace da parte del Giudice adito, con ogni conseguenza di legge.
1.12. Verbale contenente la doppia data
Il verbale di contestazione deve essere annullato in quanto lo stesso presenta una doppia data che genera incertezza circa il giorno della commessa infrazione.
In particolare, l’art. 383, 1° comma, del Regolamento al C.d.S., in conformità a quanto prescritto nell’art. 201 C.d.S., precisa che il contenuto del verbale deve essere comprensivo del giorno, dell’ora e della località nei quali la violazione è avvenuta.
Nel caso di specie, la contestazione risulta improbabile nonché contraddittoria in quanto essa, essendo unica, non può che riguardare uno dei due giorni indicati. Per il che, il verbale de quo va annullato e reso inefficace, con ogni conseguenza di legge.
1.13. Verbale nullo: per contestazioni contraddittorie in relazione alla contestazione immediata
L’art. 201 del C.d.S. precisa che il verbale, qualora non possa essere immediatamente contestato, deve contenere gli estremi precisi e dettagliati della violazione, nonché le ragioni addotte per cui non si possa procedere alla contestazione immediata.
Nell’ipotesi di contestazione differita, il verbale deve considerarsi nullo qualora si evidenzi una palese contraddittorietà tra l’infrazione contestata e la motivazione che avrebbe impedito agli agenti accertatori di procedere alla contestazione immediata dell’infrazione.
Nel caso di specie, l’agente sostiene di non aver potuto procedere alla contestazione immediata per la mancanza di condizioni di sicurezza e per essere impegnato nella regolamentazione della circolazione
: tale ultima motivazione non è congrua e presenta delle contraddizioni poiché non è plausibile regolare il traffico e contestualmente prendere nota della targa del veicolo considerato (G. di P. di Roma, sent. n. 37686 del 20.08.2003).
1.14. Verbale incompleto: mancano i motivi dell’obbligo della contestazione immediata
(artt. 200, 201 e 384 C.d.S.)
L’art. 200 del C.d.S. dispone che la violazione, quando possibile, deve essere immediatamente contestata; il successivo art. 201 chiarisce, altresì, che la contestazione va fatta mediante notifica del verbale qualora la predetta violazione non possa essere immediatamente contestata e prosegue precisando che nel verbale debbano essere indicati i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata.
L’art. 384, infine, indica, sia pure a titolo esemplificativo, i casi di impossibilità della contestazione immediata. Il rispetto del detto principio della contestazione immediata della violazione assume un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, per cui essa non può essere assolutamente omessa, tranne nei casi contemplati dal prefato art. 384, pena la declaratoria di illegittimità di tutti i successivi atti del procedimento. Detta contestazione costituisce il momento educativo fondamentale del procedimento sanzionatorio, poiché soltanto attraverso il rispetto del principio di immediata contestazione si potrà dare seguito alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore (Cass. 36922/2021; Trib. Di Reggio Emilia 511/2020; Cass. 2322/2013). In ogni caso, delle ragioni della omessa immediata contestazione deve essere necessariamente data motivazione e non mera menzione, nel verbale di contestazione (ex. multis. cfr. G. di Pace di Taranto 1811/2019; Cass., sent. n. 18156 del 21.07.2017; G. di. P. di Torre Annunziata, sent.