FAQ Normativa

1 - Chi è il Produttore di AEE?

Per Produttore di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) – e quindi soggetto agli obblighi normativi – si intende la persona fisica o giuridica che, qualsiasi sia la tecnica di vendita esercitata (inclusa la vendita a distanza quale vendita on-line o attraverso televendite), corrisponde alle seguenti caratteristiche:

 

  • è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;
  • è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato Produttore, se l’apparecchiatura reca il marchio del Produttore;
  • è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell’ambito di un’attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell’Unione europea;
  • è stabilita in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici.

La normativa stabilisce per il Produttore i seguenti obblighi:

 

  • il conseguimento degli obiettivi minimi di recupero e riciclaggio (indicati nell’allegato V del decreto 49/2014).
  • l’adesione a un sistema collettivo di gestione dei RAEE o l’istituzione di un sistema individuale; tali sistemi devono garantire il ritiro dei RAEE in modo uniforme sull’intero territorio nazionale.
  • l’iscrizione al Registro AEE, ossia il Registro Nazionale dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche; il numero di iscrizione deve essere riportato, entro 30 giorni dal rilascio, sulla documentazione commerciale;
  • la prestazione di una adeguata garanzia finanziaria; nel caso di adesione a sistema collettivo, tale garanzia è prestata dal sistema collettivo stesso;
  • la comunicazione annuale al Registro AEE inerente ai dati di vendita (unità e peso delle AEE immesse sul mercato);
  • l’apposizione sulle AEE da immettere sul mercato sia del simbolo “cassonetto barrato” (riportato all’Allegato IX del decreto 49/2014) sia del proprio marchio, nome o numero di iscrizione al Registro AEE;
  • la fornitura gratuita, per ogni tipo di apparecchiatura immessa sul mercato, di informazioni relative alla preparazione per il riutilizzo e il trattamento adeguato. Per adempiere a tale obbligo è possibile avvalersi delle schede prodotto, create dal CDC RAEE in collaborazione coi Sistemi collettivi, disponibili a questo link.
  • la messa a disposizione, all’interno delle istruzioni per l’uso delle AEE, delle informazioni rivolte agli utenti finali relative al fine vita delle apparecchiature, in particolare l’obbligo e le modalità di raccolta differenziata dei RAEE, gli effetti potenziali sull’ambiente e sulla saluta umana in caso di scorretta gestione, il significato del simbolo del bidoncino barrato.

Il Registro AEE è il Registro Nazionale dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche al quale tutti i Produttori di AEE, domestiche e professionali, devono essere iscritti e dichiarare annualmente il proprio immesso sul mercato.

Il Registro è pubblico e disponibile a questo indirizzo: registroaee.it

Un prodotto rientra nell’ambito di applicazione quando trova corrispondenza alla definizione di apparecchiatura elettrica ed elettronica, salvo alcune eccezioni espressamente citate dalla normativa (riportate nella domanda successiva). Il decreto legislativo 49/2014 fornisce nell’allegato III un elenco delle categorie rientranti nel campo di applicazione aperto:

 

  • apparecchiature per lo scambio di temperatura;
  • schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cm2;
  • lampade;
  • apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm);
  • apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm);
  • piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm).

La normativa riporta anche, nell’Allegato IV, un elenco (seppur non esaustivo) di alcune apparecchiature rientranti nell’ambito di applicazione.

Se hai dubbi in merito ai tuoi prodotti, contattaci e ti forniremo indicazioni.

Le uniche apparecchiature escluse dalla normativa, e quindi non soggette ad essa, riguardano:

 

  • apparecchiature per la tutela degli interessi essenziali alla sicurezza nazionale quali armi, munizioni e materiale bellico destinate a fini esclusivamente militari;
  • apparecchiature progettate e installate specificatamente come parte di un’altra apparecchiatura che è esclusa o non rientra nel campo di applicazione;
  • lampade a incandescenza;
  • apparecchiature destinate a essere inviate nello spazio;
  • utensili industriali di grandi dimensioni;
  • installazioni fisse di grandi dimensioni;
  • mezzi omologati per il trasporto di persone o merci;
  • macchine mobili non stradali ad uso professionale;
  • apparecchiature realizzate appositamente a scopi di ricerca e sviluppo;
  • dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro qualora si sospetti possano essere infetti prima della fine del loro ciclo di vita.

Per essere sicuro che i tuoi prodotti rientrino nell’ambito di applicazione aperto contattaci e ti supporteremo in merito.

Per Open Scope si intende l’ampliamento di applicazione della normativa RAEE a categorie di prodotti che fino al 15 agosto 2018 erano escluse.  Ogni apparecchiatura corrispondente alla definizione di AEE è quindi da considerarsi soggetta alla normativa, salvo esplicita esclusione.

Il D. lgs. 49/2014 prevede sanzioni amministrative pecuniarie per i Produttori inadempienti:

 

  • da 30.000 a 100.000 euro per chi non provvede a organizzare un sistema di raccolta separata per i RAEE professionali, oltre a sistemi di ritiro, trattamento e recupero dei RAEE e finanziamento delle relative operazioni;
  • da 200 a 1.000 euro per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato senza la costituzione della garanzia finanziaria prevista dalla normativa;
  • da 2.000 a 5.000 euro per chi non fornisce, all’interno delle istruzioni d’uso delle AEE, le informazioni necessarie al consumatore per una corretta gestione dell’apparecchiature a fine vita, nel momento in cui decide di disfarsene;
  • da 5.000 a 30.000 euro per chi non fornisce agli impianti di trattamento, entro un anno dall’immissione sul mercato, le informazioni necessarie per un adeguato trattamento;
  • da 100 a 500 euro per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato non recante il simbolo del cassonetto barrato;
  • da 30.000 a 100.000 euro per chi immette sul mercato AEE senza essere iscritto alla Camera di Commercio;
  • da 2.000 a 20.000 euro per chi immette sul mercato AEE senza essere iscritto al Registro nazionale o non comunica le informazioni richieste, o le comunica in modo errato.

Secondo quanto definito dalla normativa (D.lgs. 49/2014) i Distributori di AEE domestiche devono:

 

  • garantire il ritiro gratuito del Rifiuto da Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica al momento della vendita di una nuova AEE equivalente secondo quanto stabilito dal servizio di ritiro Uno contro Uno;
  • qualora il punto vendita abbia una superficie di vendita di AEE superiore ai 400 mq, garantire il servizio di ritiro “Uno contro Zero”, che prevede il diritto del consumatore di restituire gratuitamente il RAEE di piccole dimensioni (cioè con la dimensione massima inferiore a 25 cm) anche senza l’obbligo di acquisto di un nuovo prodotto;
  • informare i consumatori di tali servizi e della loro gratuità;
  • verificare che il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE sia effettuato in un luogo idoneo e in grado di rispettare la separazione tra i diversi raggruppamenti e i limiti temporali previsti;
  • trasportare i RAEE ritirati in proprio, o avvalendosi di soggetti terzi autorizzati, conferendoli presso i Centri di Raccolta Comunali, Luoghi di Raggruppamento o impianti di trattamento adeguato. Il trasporto deve avvenire con mezzi autorizzati dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali (categoria 3bis del D.M. 65/2010) e con idoneo documento, conforme al modello di cui all’allegato II al Decreto Ministeriale 65/2010 o al Formulario Identificativo Rifiuti (FIR) di cui al lgs. 152/06 e D.M. 145/98;
  • iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 3bis, comunicando i Punti Vendita, i Luoghi di Raggruppamento e l’eventuale intenzione di svolgere il trasporto in conto proprio o avvalendosi di trasportatori terzi;
  • tenere lo schedario di carico/scarico ai sensi del Decreto Ministeriale 65/2010 e dei documenti di trasporto presso il punto vendita e/o Luogo di Raggruppamento.

Con il DM 8 marzo 2010 n° 65 sono state stabilite le modalità semplificate per il ritiro di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori, degli installatori e dei gestori di centri di assistenza.

Inoltre, i Distributori possono predisporre Luoghi di Raggruppamento, LdR: ossia siti in cui, il Distributore effettua lo stoccaggio dei RAEE conferiti dai consumatori. I Luoghi di Raggruppamento possono essere istituiti presso il punto di vendita del Distributore o presso altro luogo.

I Distributori possono ritirare RAEE professionali solo se incaricati formalmente dal Produttore stesso, trasportandoli presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori.

Con il DM 65/2010 sono state stabilite le modalità semplificate per il ritiro di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori, degli installatori e dei gestori di centri di assistenza.

Anche in questo caso, come per i RAEE domestici, vi è l’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per la fase di raccolta e trasporto, la tenuta e compilazione dello schedario di carico/scarico e del documento di trasporto.

No, i Distributori non sono obbligati al ritiro dei RAEE professionali. Il Distributore deve garantire il corretto trattamento di eventuali RAEE professionali prodotti unicamente dalla propria attività commerciale come, ad esempio, l’invenduto obsoleto o prodotti resi che risultino difettosi.

Quando si decide di disfarsi di un’Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica questa diviene a tutti gli effetti un RAEE e, come tale, va gestito correttamente. Il consumatore ha sempre diritto al conferimento gratuito:

 

A – presso l’isola ecologica del proprio comune;

B – presso il rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. Questa modalità si chiama Uno contro Uno e può essere applicata sia se il nuovo prodotto è acquistato in negozio sia online. Nel primo caso, il consumatore può usufruire del servizio di ritiro gratuito presso il proprio domicilio oppure conferire il rifiuto presso il punto vendita. Nel secondo caso, il ritiro del RAEE può essere effettuato presso il domicilio del consumatore oppure, ove previsto, quest’ultimo potrà consegnare il proprio rifiuto presso un apposito Luogo di Raggruppamento messo a disposizione dal distributore;

C – presso il rivenditore, con superfici dedicate alla vendita di apparecchiature elettroniche superiori a 400 mq, anche senza nuovo acquisto. Questa modalità si chiama Uno contro Zero ed è valida solo per i RAEE con dimensione massima inferiore a 25 cm.

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