TITOLO
XVII
I
BATTEZZATI ACATTOLICI CHE CONVENGONO ALLA PIENA COMUNIONE CON LA CHIESA
CATTOLICA
Can. 896
A coloro
che sono stati battezzati nelle Chiese o Comunità ecclesiali acattoliche
e che chiedono spontaneamente di convenire alla piena comunione con la Chiesa
cattolica, sia che si tratti di singoli sia di gruppi, non si imponga altro
peso fuorché le cose necessarie.
Can. 897
Il fedele
cristiano di qualche Chiesa orientale acattolica dev’essere accolto nella
Chiesa cattolica con la sola professione della fede cattolica, premettendo una
preparazione dottrinale e spirituale adeguata alla condizione di ciascuno.
Can. 898
§1. Oltre
al Romano Pontefice, può accogliere un Vescovo di qualche Chiesa
orientale acattolica nella Chiesa cattolica, anche il Patriarca col consenso
del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale o il Metropolita della Chiesa
metropolitana sui iuris con il consenso del Consiglio dei Gerarchi.
§2. Il
diritto di accogliere nella Chiesa cattolica qualsiasi altro spetta al Gerarca
del luogo o, se così comporta il diritto particolare, anche al
Patriarca.
§3. Il
diritto di accogliere nella Chiesa cattolica i singoli laici spetta anche al
parroco, se non è proibito dal diritto particolare.
Can. 899
(cf CIC83,
C.OE 25/486) Il chierico di qualche Chiesa orientale acattolica che conviene
alla piena comunione con la Chiesa cattolica può esercitare il proprio
ordine sacro secondo le norme stabilite dall’autorità competente; ma un
Vescovo non può esercitare validamente la potestà di governo se
non con l’assenso del Romano Pontefice, capo del Collegio dei Vescovi.
Can. 900
§1. Colui
che non ha ancora compiuto il quattordicesimo anno di età, non venga
accolto se i genitori si oppongono.
§2. Se
dall’accoglienza del medesimo si prevedono gravi disagi
per la Chiesa o per lo stesso, l’accoglienza sia rimandata, se non è
imminente il pericolo di morte.
Can. 901
Se vengono
accolti nella Chiesa cattolica degli acattolici che non appartengono a qualche
Chiesa orientale, devono essere osservate le norme sopra riportate, con gli
opportuni riferimenti, purché siano validamente battezzati.
|