Introduzione sezione Fondazioni Bancarie

Fondazioni Bancarie

Le Fondazioni bancarie, complessivamente 86, sono persone giuridiche private senza fini di lucro che perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.
Sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze che esercita i poteri di controllo, ordinari e straordinari, espressamente previsti dal decreto legislativo 153/99, e che, in generale, verifica il rispetto della legge e degli statuti, la sana e prudente gestione delle fondazioni, la redditività dei patrimoni e l’effettiva tutela degli interessi contemplati dagli statuti.
Il 22 aprile 2015 è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra il Mef e L’Acri, l’associazione di fondazioni e casse di risparmio spa, in rappresentanza di 85 associate (oggi 83 fondazioni associate).
Tale accordo ha segnato l’avvio dell’autoriforma delle fondazioni di origine bancaria le quali si sono impegnate ad adottare un’adeguata diversificazione del portafoglio al fine di contenere la concentrazione del rischio, a non impiegare il patrimonio, direttamente o indirettamente, in esposizioni verso un singolo soggetto per un ammontare complessivamente superiore a un terzo del totale dell’attivo dello stato patrimoniale, ad evitare, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, qualunque forma di indebitamento salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità e ad utilizzare con finalità di copertura contratti e strumenti finanziari derivati, ovvero a ricorrere a operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali.
Oltre alle misure adottate in campo economico-finanziario, con il protocollo le fondazioni si sono impegnate anche a ridefinire gli aspetti riguardanti la governance e, in particolare, i corrispettivi economici dei componenti i propri organi, le procedure di nomina dirette ad assicurare la presenza del genere meno rappresentato, ad individuare ipotesi di incompatibilità che possono compromettere il libero ed indipendente svolgimento delle funzioni degli organi, tenuto conto, in particolare, degli incarichi politici e ad attuare specifiche modalità funzionali a potenziare il rispetto del principio di trasparenza.

Le fondazioni bancarie su cui vigila il Dipartimento dell'Economia sono 86.

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