Licenza di detenzione di armi in Italia

La licenza di detenzione di armi in Italia, è un'autorizzazione di polizia, concessa dal questore. Permette l'acquisto e la detenzione di armi e munizioni.[1]

Autorizzazione all'acquisto di armi e munizioni
Nome localeConcessione di nulla osta all'acquisto e detenzione di armi
NazioneItalia (bandiera) Italia
TipoLicenza di detenzione di armi
Rilasciato daQuestura
Durata validità30 giorni
Zona validitàItalia (bandiera) Italia

Disciplina normativa generale

modifica

Come per il porto, la disciplina principale e i requisiti sono indicati nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dal relativo regolamento di attuazione (R.D. 6 maggio 1940, n. 635). Ai sensi dell'art. 35 comma 4 del testo unico, questa concessione (detta formalmente nulla osta) è rilasciata dalla questura di competenza solo a chi abbia compiuto la maggiore età e non abbia precedenti penali, previo possesso di certificato di idoneità psico-fisica rilasciato da una ASL, da strutture sanitarie militari o da un medico militare o appartenente alla Polizia di Stato da rinnovarsi ogni cinque anni nonché essere in possesso di certificato d'idoneità al maneggio alle armi rilasciato dall'"Unione Italiana Tiro a Segno", non richiesto nel caso in cui si sia prestato in modo effettivo il servizio militare di leva in Italia.[2] È altresì necessario che non ci siano motivi ostativi previsti, e comunque vengano rispettate le prescrizioni di legge (vedasi per esempio gli artt. 11, 12 e 43 del TULPS), nonché non essersi dichiarati obiettori di coscienza al servizio militare obbligatorio, salvo nel caso di rinuncia a tale status. È necessaria inoltre per il trasporto dell'arma presso il proprio domicilio, mentre chi sia già in possesso della licenza di porto d'armi non ha bisogno di predetta autorizzazione.

Ha una durata temporale di 30 giorni, è valida su tutto il territorio nazionale e può essere rinnovata per un egual periodo di tempo, al fine di consentire l'acquisto dell'arma, che dovrà essere poi regolarmente soggetta a denuncia presso un commissariato della Polizia di Stato o una stazione dell'Arma dei Carabinieri in base all'art. 38 del testo unico. Consente la detenzione delle armi e delle munizioni nella propria abitazione e relative pertinenze, ma non il porto o il trasporto all'esterno, per il quale è obbligatoria una licenza di porto di armi o un'apposita licenza di trasporto (ad esempio per trasportare nel luogo di detenzione l'arma acquistata).

Obblighi di custodia

modifica

Gli artt. 20 e 20 bis della legge 18 aprile 1975, n. 110 pongono a carico del legittimo detentore degli obblighi di rendere non accessibile l'arma per motivi di tutela della pubblica sicurezza, senza prescrizioni di mezzi e/o strumenti specifici, ma ponendo nel contempo disposizioni particolari a carico di determinati soggetti che devono osservare le prescrizioni dettate dall'autorità di pubblica sicurezza. Deve esser inoltre vietato l'accesso alle armi a particolari categorie di soggetti, come minori, tossicodipendenti e imperiti e/o incapaci all'uso di armi. In materia di obblighi di custodia, la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 20474 del 13 maggio 2013 della - I sezione penale - ha tuttavia chiarito che non è necessario utilizzare casseforti né sistemi d'allarme per la custodia delle armi.[3]

Limitazioni alle armi detenibili

modifica

Armi da fuoco

modifica

Un privato cittadino può detenere - ai sensi dell'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 - un numero massimo delle seguenti armi, se regolarmente denunciate:[4][5]

  • n. 3 armi classificate comuni (non da caccia né sportive) sia corte che lunghe in qualsiasi calibro consentito;
  • n. 12 armi classificate comuni per uso sportivo sia corte che lunghe in qualsiasi calibro consentito;
  • un numero illimitato di armi classificate comuni per uso di caccia, lunghe e di calibro consentito;
  • n. 8 armi antiche, artistiche o rare, cioè di produzione antecedente al 1890 oppure di produzione non posteriore al 1920 ma di modello antecedente al 1890.

Parti di armi da fuoco

modifica

Si possono detenere, con obbligo di denuncia, le seguenti parti di armi riconosciute come componenti essenziali per il funzionamento di un'arma:

  • canna
  • telaio
  • fusto (comprese le parti sia superiore che inferiore note anche come "upper receiver" e "lower receiver")
  • carrello
  • tamburo
  • otturatore / blocco culatta

Munizioni

modifica

Nella detenzione di cartucce, a prescindere dal quantitativo acquisito, i limiti sono quelli usuali di:

  • cartucce per arma corta o per arma lunga non da caccia per un numero massimo di 200 pezzi;
  • cartucce da caccia con caricamento a pallini o a palla per un numero non superiore a 1500 pezzi.

Si possono detenere in numero massimo le munizioni effettuando la regolare denuncia:

  • fino ad un massimo di 200 cartucce per arma corta o cartucce per arma lunga non da caccia. Una cartuccia è da intendersi per uso venatorio quando ha un calibro maggiore o uguale a 5,6 mm, ma, se pari a 5,6 mm, allora il bossolo a vuoto dovrà essere lungo almeno 40 mm. La famosa munizione russa 5,45 × 39 mm, comunque la si guardi, è il tipico esempio di munizione per arma lunga non da caccia, in quanto la munizione ha palla di calibro pari a 5,6 mm (secondo i parametri definiti dal CIP) ma lunghezza del bossolo pari a 39,82 mm (quindi inferiore ai fatidici 40 mm), mentre se si volesse prendere come riferimento il calibro effettivo della canna misurato tra i pieni della rigatura, sempre secondo i parametri CIP, questa è pari 5,4 mm , ovvero inferiore ai 5,6 mm previsti come soglia minima.
  • fino ad un massimo di 1500 cartucce a palla unica consentite per l'uso venatorio
  • fino ad un massimo di 1000 cartucce a pallini quindi spezzate (per le quali non si deve effettuare la relativa denuncia)
  • fino ad un massimo di 1500 cartucce spezzate ma effettuando la relativa denuncia
  • La somma delle cartucce detenute non può in nessun caso superare le 1700 cartucce, (200+1500). Oltre tale limite si deve essere in possesso di licenza di deposito munizioni o licenza prefettizia per tiratori sportivi agonisti. Si ricorda che una cartuccia per arma corta può essere adatta alla caccia se di calibro maggiore di 5,6 mm, come ad esempio una munizione 9 x 21, ma data la sua catalogazione come cartuccia per arma corta rientra sempre nei 200 pezzi. Prima di esercitare l'attività venatoria è bene informarsi sul tema presso la questura del luogo, perché potrebbero esserci ulteriori limitazioni imposte dal questore o dal servizio ambientale della regione stessa.

Non vi è una norma che limita il numero di cartucce detenibili e/o trasportabili e molte Prefetture autorizzano il trasporto del medesimo quantitativo in deposito. La circolare del Ministero dell'Interno dd. 31/3/2004, partendo dal presupposto che 1.500 cartucce da caccia siano sufficienti per i cacciatori, presume che lo stesso numero sia adeguato anche per i tiratori agonisti (essere agonisti è normalmente il requisito per la licenza di trasporto, concessa anche agli istruttori di tiro; il mero deposito è concedibile anche per motivi di semplice collezione). Inoltre mentre in un primo tempo tale licenza aveva durata annuale, ora è rilasciata a tempo indeterminato, per cui la prova di essere agonista attivo è logicamente riferita all'anno precedente la richiesta, fermo restando che la prefettura italiana competente, venendo meno il requisito, potrebbe revocarla.[6] Per gli agonisti del tiro è disponibile una licenza apposita da richiedere presso la Prefettura, che permette di detenere fino a 1500 cartucce per arma corta con le quali si svolgono competizioni in aggiunta alle 200 e trasportarne fino a 600.[7]

Il deposito è da intendersi quale "mera detenzione", per cui sono sufficienti le normali precauzioni nella custodia. Le cartucce indicate nella licenza si sommano a quelle ordinarie (200 per arma comune ecc.). Anche il numero di 600 cartucce trasportabili è indicato semplicemente in una risposta a quesito (dd.20/10/2006) e non costituisce un limite legalmente imposto. Si possono detenere fino a 5 kg di polveri per ricaricamento delle munizioni, i 5 chilogrammi equivalgono a detenere 1500 cartucce ciò vuol dire che nel caso si abbiano 1500 cartucce cariche non si dovrà avere polvere sciolta oppure, se si hanno 5 kg di polvere non si potranno avere cartucce cariche. Si dovrà quindi ricaricare ogni munizione prelevando la polvere dal quantitativo in deposito così che all'aumentare delle cartucce cariche si avrà un relativo diminuire della quantità di polvere. Si calcola la quantità di polvere divisa per ogni cartuccia detenibile (5.000 / 1500 = 3.33) e si ha la quantità di 3,33 grammi di polvere per ogni munizione caricata.[8] (Si tratta di un calcolo empirico in quanto in una cartuccia 9 x 21 per arma sportiva possono esserci anche solo 0,3 grammi - corrispondenti a 4,6 grani - unità di misura utilizzata in ricarica). Il numero 1.500 qui indicato si riferisce alle cartucce da caccia, per cui in caso di possesso di licenza prefettizia per 1.500 cartucce come tiratore agonista e previa denuncia si potranno detenere 200 cartucce, 5 kg di polvere e 1.500 cartucce aggiuntive (o il diverso numero indicato in licenza).

Caricatori

modifica

I caricatori, in passato considerati "parti di armi", non sono più soggetti a denuncia in base al d.lgs 10 agosto 2018, n. 104 se rispettino le seguenti caratteristiche:

  • possono contenere fino a 20 colpi e sono destinati ad armi corte
  • possono contenere fino a 10 colpi e sono destinati ad armi lunghe

Se si superano tali limiti, i caricatori diventano soggetti a denuncia, ma la detenzione è consentita esclusivamente a:

  • tiratori sportivi iscritti a Federazioni sportive di tiro riconosciute dal CONI;
  • tiratori iscritti alle sezioni dell'Unione Italiana Tiro a Segno;
  • tiratori appartenenti alle associazioni dilettantistiche di tiro a segno affiliate al CONI.

Armi ad aria compressa

modifica

Le armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili siano dotati di energia cinetica superiore a 7,5 joule, sono considerate armi comuni da sparo, e quindi soggette alle previsioni normative del caso. Tali armi sono talvolta classificate per uso sportivo, ma in ogni caso sono soggette alle autorizzazioni di polizia previste per le armi da fuoco, in assenza delle quali si incorre nelle sanzioni penali previste per la detenzione abusiva e il porto abusivo di armi.

Disposizioni particolari

modifica

Armi non soggette ad obbligo di denuncia

modifica

Ai sensi del decreto del Ministero dell'interno n. 362 del 9 agosto 2001, non sono soggette all'obbligo della denuncia le armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili siano dotati di un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule e le repliche a colpo singolo di armi antiche ad avancarica di modelli realizzati anteriormente al 1890.

Armi da guerra

modifica

La detenzione privata di armi da guerra era consentita ai soli possessori o eredi di possessori della licenza di detenzione di tali armi secondo le ipotesi previste dall'art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Tale disposizione è stata però abrogata al primo comma dell'art. 10 della legge n. 110 del 18 aprile 1975, rendendo impossibile per i privati, a qualunque titolo, la detenzione di tale tipo di armi; le licenze rilasciate prima dell'entrata in vigore delle norma del 1975 rimangono valide ma possono essere trasferite solo per successione. Inoltre, i titolari di queste licenze non possono in alcun caso ottenere una licenza di porto o trasporto per queste armi, che pertanto non possono essere in alcun modo utilizzate (neppure in un poligono), ma esclusivamente detenute.

Voci correlate

modifica

Collegamenti esterni

modifica