Diritto regionale: differenze tra le versioni

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La fonte di diritto fondamentale è la [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]] e in particolare il '''Titolo V''', che si occupa appunto delle [[Regione (ente)|regioni]], delle [[Provincia italiana|province]] e dei [[Comune italiano|comuni]] e delle [[legge costituzionale|leggi costituzionali]].
 
Oltre che dagli articoli della Costituzione il diritto regionale si avvale come fonti della giurisprudenza della [[Corte costituzionale della Repubblica Italiana|Corte costituzionale]], degli Statuti ordinari e speciali, delle [[legge regionale|leggi regionali]] emanate dalle regioni stesse, delle [[Decreto di attuazione degli statuti|norme di attuazione degli statuti speciali]] e degli atti normativi inerenti gli enti locali.LOL
 
==Riforma del Titolo V della Costituzione==
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*'''articolo 119''', che definisce per gli enti locali l''''autonomia finanziaria di entrata e di spesa''' (la prima in particolare implica la possibilità di imporre una tassazione aggiuntiva a quella nazionale con scopo di autofinanziamento da parte degli enti locali).
 
=== Critiche e problematiche della riforma del Titolo V ===
Tale riforma ha però portato a numerosi ricorsi, in particolare da parte dello Stato centrale e da parte delle Regioni, in merito alla ripartizione delle competenze reciproche. Ampie critiche sono state fatte in particolare in merito all'articolo 119, a proposito del controllo sulla spesa (e le copertura finanziaria della stessa) degli enti locali.