Diritto regionale: differenze tra le versioni

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Il '''diritto regionale''', anche definito '''diritto pubblico regionale''', è una branca del [[diritto pubblico]] [[italia]]no. Gli studiosi di questo diritto si occupano di tutte le funzioni affidate alle [[Regione (enteItalia)|regioni]] ordinarie e a quelle a [[statuto speciale]].
{{S|diritto pubblico}}
 
Il '''diritto regionale''', anche definito '''diritto pubblico regionale''', è una branca del [[diritto pubblico]] [[italia]]no. Gli studiosi di questo diritto si occupano di tutte le funzioni affidate alle [[Regione (ente)|regioni]] ordinarie e a [[statuto speciale]].
== Il diritto regionale in Italia ==
{{Vedi anche|Regione (Italia)}}
L'impostazione regionalistica della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione italiana del 1948]] è evidente<ref>{{Cita web|autore = Treccani|url = http://www.treccani.it/enciclopedia/regionalismo-e-federalismo_%28Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Diritto%29/|titolo = Il regionalismo e federalismo italiano.|accesso = |editore = |data = }}</ref>, tuttavia solo negli anni Sessanta la materia conobbe un grande aumento di studi e di contributi scientifici di vario tipo.
 
==Fonti==
La fonte di diritto fondamentale è la [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]] e in particolare il Titolo V, che si occupa appunto delle [[Regione (enteItalia)|regioni]], delle [[Provincia italiana(Italia)|province]] e dei [[Comune italiano(Italia)|comuni]], eoltre dellead alcune [[legge costituzionale|leggi costituzionali]] con le quali sono stati approvati gli [[Statuto speciale|statuti]] delle regioni autonome.
 
Oltre che dagli articoli della Costituzione il diritto regionale si avvale comeanche di altre fonti: dellala giurisprudenza della [[Corte costituzionale della Repubblica Italiana(Italia)|Corte costituzionale]], degligli Statuti ordinari e speciali, delle [[legge regionale|leggi regionali]] emanate dalle regioni stesse, dellele [[Decreto di attuazione degli statuti|norme di attuazione degli statuti speciali]], le [[legge regionale|leggi regionali]] emanate dalle regioni stesse, e degli atti normativi inerenti gliagli enti locali.
 
==Riforma del Titolo V della Costituzione==
* Con la [[legge costituzionale]] n. 1/[[1999]] viene modificata la forma di governo delle regioni, in particolare gli articoli 121, 122, 123 della Costituzione.
* Dopo anni di discussione nelle sedi parlamentari si giunge poi all'approvazione della [[legge costituzionale]] n. 3 del 18 ottobre [[2001]]<ref name=LCost3_2001>[http://www.parlamento.it/parlam/leggi/01003lc.htm L. cost. 3/2001 (18 ottobre)]</ref>, grazie al risultato del [[referendum costituzionale in Italia del 2001|referendum costituzionale]] appena concluso, che modifica sostanzialmente il riparto delle funzioni legislative, regolamentari e amministrative tra [[Stato]] e regioni.
 
In special modoparticolare, sono stati modificati alcunigli articoli:
Con la legge costituzionale n. 1/[[1999]] viene modificata la forma di governo delle regioni, in particolare gli '''articoli 121, 122, 123''' della Costituzione. Dopo anni di discussione nelle sedi parlamentari si giunge poi all'approvazione della [[legge costituzionale]] del 18 ottobre [[2001]], che modifica sostanzialmente il riparto delle funzioni legislative, regolamentari e amministrative tra [[Stato]] e regioni.
*'''articolo 114''', il quale afferma che: <<''Lala Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni, oltre che le Comunità montane<ref name=treccani>[http://www.treccani.it/enciclopedia/costituzione-italiana-riforma-del-titolo-v-della_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/ Treccani: costituzione italiana e riforma del Titolo V]</ref> sono enti autonomi con ''propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione'' (...)>>, ponendo quindi sullo stesso piano (equiordinazione) regione e Stato (entrambi consono dotati del potere adi legiferare);
Questa riforma ha portato a numerosi ricorsi, sia da parte dello Stato che da parte delle regioni, in merito alla ripartizione delle competenze tra i due livelli gerarchici.
*'''articolo 117''', in cui, tra l'altro, si riparteevidenzia la potestà legislativa equiparata tra Stato e regioni ('''potestà esclusiva, concorrente e residuale''') nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
*'''articolo 118''', che attribuisce le funzioni amministrative ai comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato sulla base dei [[principio di sussidiarietà|principi di sussidiarietà]], [[principio di differenziazione|differenziazione]] e [[principio di adeguatezza|adeguatezza]];
* articolo 119, che definisce per gli enti locali l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa (la prima in particolare implica la possibilità di imporre una tassazione aggiuntiva a quella nazionale con scopo di autofinanziamento da parte degli enti locali).
 
=== Critiche e problematiche della riforma del Titolo V ===
In special modo sono stati modificati alcuni articoli:
Tale riforma ha però portato a numerosi ricorsi, in particolare da parte dello Stato centrale e da parte delle Regioni, in merito alla ripartizione delle competenze reciproche. Ampie critiche sono state fatte in particolare in merito all'articolo 119, a proposito del controllo sulla spesa (e le copertura finanziaria della stessa) degli enti locali.
*'''articolo 114''', il quale afferma che: <<''La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione'' (...)>>, ponendo quindi sullo stesso piano (equiordinazione) regione e Stato (entrambi con potere a legiferare);
*'''articolo 117''', in cui, tra l'altro, si riparte la potestà legislativa equiparata tra Stato e regioni ('''potestà esclusiva, concorrente e residuale''') nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
*'''articolo 118''', che attribuisce le funzioni amministrative ai comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
*'''articolo 119''', che definisce per gli enti locali l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
 
L'efficacia di tale riforma è stata oggetto di critiche anche da diversi giuristi<ref name=LorenzoCuocolo>[http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?approfondimento_id=4241 Riassunto al libro "Sanità a 21 velocità" del Prof. Lorenzo Cuocolo]</ref> a riguardo della capacità organizzativa e finanziaria delle Regioni (in particolare, delle spese sanitarie, che ne costituiscono la quota maggiore), anche a causa di una pianificazione non adeguatamente dettagliata nelle tempistiche e nelle procedure<ref>{{Cita web |url=http://www.issirfa.cnr.it/4173,908.html |titolo=Ugo De Siervo, "Il regionalismo italiano fra i limiti della riforma del Titolo V e la sua mancata attuazione" (dal centro studi ISSIRFA del CNR) |accesso=13 gennaio 2015 |dataarchivio=7 agosto 2014 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20140807110946/http://www.issirfa.cnr.it/4173,908.html |urlmorto=sì }}</ref>.<br />
==Bibliografia==
Al 2004, la legge era stata oggetto di più di 120 interventi da parte della [[Corte Costituzionale]] relativi a 44 differenti materie legislative, su ricorsi proposti da Governo, Regioni, [[Provincia autonoma di Trento]] e di [[Provincia autonoma di Bolzano|Bolzano]], [[Corte dei conti (Italia)|Corte dei Conti]], Corte di Cassazione e [[Consiglio di Stato (Italia)|Consiglio di Stato]], [[Tribunale amministrativo regionale|T.A.R.]] e [[Corte d'appello (Italia)|Corti d'appello]], Tribunali (di primo grado) e [[Giudice di pace (ordinamento italiano)|Giudici di Pace]].<ref>{{cita libro | autore = Unioncamere | url = https://books.google.it/books?id=dwzw-I_SBbIC&pg=PA267&lpg=PA267 | titolo = Sistema Italia. Rapporto 2004 sulle economie e le società locali | pagina = 267 | lingua = it | editore = Franco Angeli | accesso = 17 giugno 2019 | anno = 2005 | isbn = 9788846463203 | oclc = 859993267 | urlarchivio = https://archive.today/20190617131118/https://books.google.it/books?id=dwzw-I_SBbIC&pg=PA267&dq=%22sistema+Italia%22%2Blegge%2B3/2000&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwji59HNy_DiAhVCZ1AKHe1NBV4Q6AEIJzAA%23v=onepage&q=%22sistema%20Italia%22%2Blegge%2B3/2000&f=false | dataarchivio = 17 giugno 2019 | urlmorto = no }}. Elaborazione di dati del Sole 24 Ore</ref>
 
== Autonomia differenziata ==
Il [[disegno di legge]] [[Roberto Calderoli|Calderoli]] sull'autonomia differenziata del febbraio 2023 consente alle [[Regioni d'Italia|regioni italiane]] di chiedere al [[governo Meloni]] l'[[Autonomia (politica)|autonomia]] su 23 materie previste dall'[[Costituzione della Repubblica Italiana#Titolo V: Le Regioni, le Province, i Comuni|articolo 116 della Costituzione]].<ref>{{cita web|url=https://www.ilpost.it/2023/02/02/governo-approvato-disegno-di-legge-autonomia-differenziata/|titolo=Il governo ha approvato l’autonomia differenziata|data=2 febbraio 2023}}</ref> Il [[Parlamento italiano|Parlamento]] avrebbe il solo ruolo di ratificare l'intesa approvata da Governo e regioni.<ref>{{cita web|url=https://www.wired.it/article/autonomia-differenziata-calderoli-proposta/|titolo=In cosa consiste l'autonomia differenziata progettata dal ministro Calderoli|data=2 febbraio 2023}}</ref>
 
==Note==
<references/>
 
==Bibliografia==
*S.Bartole, R.Bin, G.Falcon, R.Tosi, ''Diritto regionale'', Il Mulino, Bologna, 2005, ISBN 88-15-10542-5
* Massimiliano Della Torre, Graziella Simonati, Carlo E. Traverso, ''Elementi di diritto pubblico regionale'', Hoepli, 1988,
* Cuocolo, Fausto. ''Le leggi cornice nei rapporti fra Stato e Regioni.'' A. Giuffrè, 1967.
* Balduzzi, Renato. ''La revisione costituzionale del Titolo V tra nuovo regionalismo e federalismo: problemi applicativi e linee evolutive.'' Eds. Gianpaolo Parodi, and Giuseppe Franco Ferrari. CEDAM, 2003.
 
==Voci correlate==
*[[Statuto regionale]]
*[[Statuto speciale]]
*[[RegioniRegione d'(Italia)]]
 
==Collegamenti esterni==
*[{{cita web|http://www.parlamento.it |Parlamento Italiano]}}
*[{{cita web|http://www.governo.it/Governocostituzione-italiana/Costituzioneparte-seconda-ordinamento-della-repubblica/2_titolo5.html titolo-v-le-regionile-province-e-i|Titolo V Costituzione]}}
*[{{cita web|http://www.parlamentiregionali.it/ |Parlamenti regionali]}}
 
* {{Thesaurus BNCF}}
{{Controllo di autorità}}
{{Sportale|diritto pubblico|Italia}}
 
[[Categoria:Diritto costituzionale italiano]]